CAPITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. - Applicabilità e vincolo. Il presente Regolamento di Regime Interno sarà obbligatorio e, pertanto, vincolante per tutti gli occupanti di abitazioni situate nel suddetto Edificio, qualunque sia il titolo che giustifichi tale occupazione e godimento; sia in qualità di proprietario, usufruttuario, precario, o di qualsiasi altra relazione ammissibile in diritto e, in particolare, per gli inquilini.
Articolo 2. - Natura e oggetto. Il presente Regolamento di Regime Interno ha l'obiettivo di regolare i dettagli delle relazioni economico-amministrative, della convivenza e dell'adeguato utilizzo, mantenimento e conservazione delle dipendenze comuni esistenti e di quelle che potranno essere installate in futuro della Comunità di Proprietari Doña Lucia Resort situato a Estepona, Málaga, nonché la determinazione della modalità di copertura delle spese che tutto ciò origina.
Si stabilisce il presente Regolamento ai sensi di quanto disposto negli articoli 6 e 14 della vigente Legge 49/1960, del 21 luglio, sulla Proprietà Orizzontale, nella sua ultima aggiornamento pubblicato il 06 ottobre 2021.
Articolo 3. - Regime Giuridico. In tutto ciò che non è previsto in modo esplicito dal presente Regolamento saranno applicabili e obbligatori gli statuti della Comunità e la Legge sulla Proprietà Orizzontale, nonché le ulteriori disposizioni, di qualsiasi natura esse siano, applicabili al regime degli edifici e/o dei loro elementi e servizi comuni.
Articolo 4. - Interpretazione del presente Regolamento. I dubbi che, nel caso, possano sorgere nell'interpretazione e/o applicazione del presente Regolamento saranno risolti dalla Giunta di Governo, la quale, a questi fini, potrà stabilire provvisoriamente le norme che riterrà più opportune. Queste norme provvisorie, nel caso vengano stabilite, dovranno essere sottoposte alla Giunta Generale di Proprietari, non appena tale Giunta si riunisca dopo l'adozione di tali norme provvisorie, affinché queste siano ratificate, modificate o abrogate.
In ogni caso, rimarrà sempre salvo il diritto dei comproprietari di richiedere la celebrazione di una Giunta Generale Straordinaria nei termini previsti dall'art. 16 della Legge sulla Proprietà Orizzontale, e/o di esercitare le azioni legali che riterranno appropriate.
CAPITOLO SECONDO
DEL COMPLEMENTO DEGLI STATUTI DELLA COMUNITÀ
Articolo 5. - È vietato l'ingresso nella proprietà di persone senza previa identificazione e/o consenso del proprietario o occupante dell'abitazione che si propone di visitare. In caso contrario è vietato aprire la porta a nome e per conto di un altro proprietario che in quel momento si trovi assente, così come al portalettere commerciale, ad eccezione dei servizi postali e simili.
Tutte le persone che entrano ed escono dalla proprietà dovranno chiudere correttamente le porte di accesso.
Articolo 6. - Gli ascensori saranno utilizzati esclusivamente per il trasporto di persone, con espressa proibizione di utilizzarli per trasportare materiali da costruzione o mobili. È vietato gettare carta o qualsiasi rifiuto negli ascensori.
Articolo 7. - I proprietari e gli occupanti sono obbligati a non alterare la tranquillità dell'edificio e, pertanto, cercheranno di evitare qualsiasi tipo di rumore molesto, specialmente tra le 23:00 e le 08:30.
In caso di eseguire riparazioni o lavori di costruzione, questi dovranno essere effettuati durante l'orario lavorativo e mai durante le ore di riposo.
Gli apparecchi radio, televisione e, in generale, le macchine riproduttrici di suono simili, così come quelle di pulizia, dovranno essere utilizzati in modo tale da non trascendere dal funzionamento o utilizzo nell'ambito dell'appartamento in cui sono utilizzati.
Articolo 8. - È vietato tenere in qualsiasi locale, comune o privato, animali; consentiti solo cani, gatti e animali all'interno della proprietà privata di ogni abitazione, a condizione che non diano fastidio ai vicini, e dovranno avere i loro corrispondenti certificati di vaccinazione e libretto veterinario. I loro proprietari saranno responsabili dello sporco o dei danni che tali animali causano.
Si ricorda in virtù di quanto previsto dalla Legge 11/2003, del 24 novembre, di protezione degli animali nel suo articolo 4 comma 1, sezione Q, che è vietato "Mantenere animali in luoghi dove creano fastidi evidenti ai vicini".
Pertanto, si richiede che ogni volta che sia necessario lasciare l'animale senza vigilanza nell'abitazione, ciò avvenga all'interno della stessa e non sulle terrazze, al fine di evitare il disturbo degli altri proprietari.
Si ricorda anche che la citata legge prevede nel suo articolo 40 come infrazione lieve il fatto che gli animali possano disturbare la tranquillità e il riposo dei vicini. Pertanto, tale infrazione potrebbe comportare una denuncia da parte di un altro proprietario se i rumori risultassero costanti, disturbando il diritto al riposo del resto della Comunità.
In ogni caso, ogni volta che i cani debbano uscire dall'appartamento, dovranno essere legati, indossare il museruolo se la legge lo prevede e essere condotti da una persona adulta.
Articolo 9. - È vietato stendere e asciugare i vestiti su tutta l'estensione della facciata, così come gettare rifiuti e altri scarti per strada o negli elementi comuni.
È vietato chiudere le terrazze sia mediante opere sia con elementi fissi come alluminio, così come modificare qualsiasi parte esterna con persiane di legno, o qualsiasi altro apparecchio visibile dall'esterno, accettabile solo il sistema Lumón pieghevole senza profilatura o con profilatura nascosta, previo consulto con l'Amministrazione.
Articolo 10. - È vietata l'installazione in luogo visibile dell'immobile privato di ciascuno, di insegne o annunci pubblicitari relativi a locazioni e vendite.
Articolo 11. - Nel caso in cui uno dei proprietari desideri installare una tenda, questa si adatterà a quanto approvato dalla Giunta dei Proprietari nella Giunta Generale Straordinaria tenutasi il 21 luglio 2021, attenendosi alla seguente configurazione:
Articolo 12. - È vietato lasciare soli i bambini per le scale e i corridoi comuni, così come i co-proprietari devono prestare attenzione a mantenere i bambini lontani dalle strutture dell'edificio che possano rappresentare un pericolo per loro.
In particolare, sono vietati i giochi nei corridoi, pianerottoli, scale e ingressi, così come l'ingresso in aree comuni con palloni, pattini o altri oggetti che possono danneggiarle.
Spetta ai genitori dei bambini in età infantile garantire il rispetto delle presenti norme, per quanto a loro dovuto, e in particolare per quanto riguarda lo stato di conservazione delle aree comuni.
Articolo 13. - Si ricorda che è vietata l'apertura manuale delle porte di ingresso dei veicoli, salvo quando sia necessario per forza maggiore.
Allo stesso modo, tutti i proprietari eviteranno di utilizzare le porte di ingresso dei veicoli come ingresso pedonale, al fine di evitare un deterioramento non necessario delle stesse.
Articolo 14. - È espressamente vietato gettare qualsiasi tipo di oggetto a terra nelle aree comuni.
Allo stesso modo, è vietato depositare sacchi di immondizia nei cestini della Comunità, essendo stati allestiti contenitori all'uscita della urbanizzazione, è inoltre vietato depositare nelle vicinanze della immondizia o nei dintorni della Comunità cibo per animali poiché può attrarre animali come ratti, ecc.
Articolo 15. - L'orario di deposito dei sacchi della spazzatura nei contenitori sarà dalle 20:30 fino al momento immediatamente precedente al passaggio dei camion del servizio municipale di raccolta dei rifiuti, e solo nei giorni di funzionamento di questi servizi municipali. Di conseguenza, è severamente vietato utilizzare tali contenitori al di fuori dell'orario indicato o che in seguito dovesse essere stabilito, così come depositare immondizia in qualsiasi area comune dell'edificio.
Allo stesso modo, è vietato depositare nei contenitori qualsiasi oggetto non idoneo per essere ritirato dal camion di raccolta dei rifiuti, in particolare mobili, macerie, ecc.
Articolo 16. - Per motivi di sicurezza è vietato occupare o depositare alcun tipo di oggetto nei garage, poiché, in caso di sinistro, la compagnia assicurativa non lo coprirebbe.
Articolo 17. - È vietato parcheggiare motociclette, biciclette o qualsiasi altro veicolo nelle zone non designate a parcheggio del garage.
Articolo 18. - L'esecuzione di qualsiasi lavoro negli elementi privati che possa influenzare gli elementi comuni, in particolare, la configurazione esterna dell'edificio è soggetta all'ottenimento previa autorizzazione della Giunta Generale.
Si considerano elementi comuni, oltre a quelli indicati nell'Atto di Nuova Costruzione e Divisione Orizzontale, le pitture esterne della facciata, delle terrazze e delle fioriere esterne, il cui mantenimento, al fine di unificare criteri estetici riguardanti pittura, vernici, trattamento, ecc., sarà eseguito quando opportuno dalla Comunità dei Proprietari.
Articolo 19. - È vietato celebrare barbecue o simili nelle aree comuni.
Articolo 20. - In virtù di quanto previsto dalla Legge 42/2010, è vietato fumare in tutte le aree comuni della Comunità, salvo che ci si trovi all'aperto e senza la presenza di minori, ad eccezione della piscina.
CAPITOLO TERZO
DELLA GIUNTA DI GOVERNO
Articolo 21. - La Giunta di Governo della Comunità sarà composta dai seguenti incarichi:
1.- Presidente della Comunità.
2.- Vicepresidente della Comunità.
3.- Membri.
CAPITOLO QUARTO
DELLA ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
Articolo 22. - Con un preavviso minimo di 10 giorni prima della celebrazione della Giunta Generale Ordinaria di ciascun esercizio, l'Amministratore della Comunità presenterà alla Giunta di Governo una proposta del bilancio delle spese previste per l'esercizio successivo con la proposta delle quote mensili individualizzabili, necessarie per far fronte a tali spese.
Articolo 23. - Una volta approvata tale proposta dalla Giunta di Governo, con le modifiche che, se del caso, riterranno necessarie, essa sarà portata alla Giunta Generale Ordinaria dell'esercizio, per il suo dibattito e approvazione, se del caso, dalle maggioranze stabilite nell’art. 17.3 della Legge sulla Proprietà Orizzontale.
CAPITOLO QUINTO
DEI CASI DI AFFITTO
Articolo 24. - Nel caso in cui un qualsiasi comproprietario affitti l'abitazione, il magazzino o il posto auto di sua proprietà a un terzo, sarà obbligato a informare tale affitto all'Amministratore/Segretario.
Allo stesso modo, i comproprietari che affittano tali immobili privati dovranno fornire al loro inquilino una copia del presente regolamento, affinché l'inquilino firmi tale copia a titolo di espressa accettazione. Questa copia firmata dovrà essere consegnata anche all'Amministratore/Segretario per l'archiviazione.
In caso di violazione di queste norme, ciò comporterà da parte del comproprietario inadempiente, l’accettazione espressa della propria responsabilità solidale, per qualsiasi atto o omissione che possa essere imputabile al proprio inquilino.
CAPITOLO SESTO
DELLA SANZIONI IN CASO DI INFRAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO
Articolo 25. - Qualsiasi comproprietario che infranga una delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sarà messo in guardia, in prima istanza, dalla giunta di Governo, tramite comunicazione scritta del Segretario. Nel caso di persistenza nell'infrazione denunciata, il Presidente formulerà il preavviso necessario, con riserva del diritto della Comunità di Proprietari di richiedere l'intervento dei Tribunali di Giustizia.
REGOLAMENTO DI REGIME INTERNO SULL'USO DELLA PISCINA
DISPOSIZIONI GENERALI
DEL COMPLEMENTO DEGLI STATUTI DELLA COMUNITÀ
Articolo 1. - STAGIONE E ORARIO.
La stagione per il bagno si aprirà nel mese di Giugno di ogni anno e terminerà il giorno 30 Settembre dello stesso.
L'orario di utilizzo della piscina è fissato dalle 11:00 alle 20:00 da lunedì a domenica.
Articolo 2. - IGIENE. È vietato l'accesso all'area di bagno con abiti o calzature da strada.
È obbligatorio utilizzare la doccia prima dell'immersione in piscina, essendo vietato l'uso di qualsiasi tipo di sapone, gel o shampoo.
È vietato accedere con cibo o bevande all'area della piscina, salvo nel caso specifico di bottiglie d'acqua.
È vietato fumare nell'area della piscina.
È vietato abbandonare rifiuti o immondizia nella piscina, e devono essere utilizzati i cestini o altri contenitori destinati a tale fine.
È vietato entrare nell'area di bagno con animali di qualsiasi tipo, tranne che per i cani guida di persone con disabilità visive.
Si raccomanda vivamente di utilizzare ciabatte nell'area della piscina, evitando così possibili contagi da funghi o altre malattie cutanee.